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DECRETO
LEGISLATIVO 4/12/97, N° 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte
sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
ARTICOLO 1
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne loggetto
esclusivo o principale di attività
ARTICOLO 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
ARTICOLO 3
Determinazione dei redditi e contabilità separata
ARTICOLO 4
Regime forfetario di determinazione del reddito
ARTICOLO 5
Enti di tipo associativo
ARTICOLO 6
Perdita della qualifica di ente non commerciale
ARTICOLO 7
Enti non commerciali non residenti
ARTICOLO 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
ARTICOLO 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
ARTICOLO 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO 11
Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
ARTICOLO 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
ARTICOLO 13
Erogazioni liberali
ARTICOLO 14
Disposizioni relative allimposta sul valore aggiunto
ARTICOLO 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini dellimposta sul valore aggiunto
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
ARTICOLO 17
Esenzioni dallimposta di bollo
ARTICOLO 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
ARTICOLO 19
Esenzioni dallimposta sulle successioni e donazioni
ARTICOLO 20
Esenzioni dallimposta sullincremento di valore degli immobili
e della relativa imposta sostitutiva
ARTICOLO 21
Esenzioni in materia di tributi locali
ARTICOLO 22
Agevolazioni in materia di imposta di registro
ARTICOLO 23
Esenzioni dallimposta sugli spettacoli
ARTICOLO 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
ARTICOLO 25
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO 26
Norma di rinvio
ARTICOLO 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale
ARTICOLO 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
ARTICOLO 29
Titoli di solidarietà
ARTICOLO 30
Entrata in vigore
DECRETO LEGISLATIVO 4/12/97, N° 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte
sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
ARTICOLO 1
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne loggetto
esclusivo o principale di attività
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allarticolo 87, il comma
4 è sostituito dai seguenti:
"4. Loggetto esclusivo o principale dellente residente è
determinato in base alla legge, allatto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
o registrata. Per oggetto principale si intende lattività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dallatto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dellatto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, loggetto principale dellente residente è determinato
in base allattività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti."
ARTICOLO 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
1. Nellarticolo 108, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo
87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui allarticolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito
dallarticolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate
in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nellarticolo 108, comma 2-bis, lettera
a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dallimposta sul valore aggiunto sono
esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché lesercizio delle attività
di cui allarticolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
ARTICOLO 3
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. Allarticolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Per lattività
commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno lobbligo di tenere
la contabilità separata.
3. Per lindividuazione dei beni relativi allimpresa si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente allesercizio di attività commerciali e
di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra lammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito dimpresa e lammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria
per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Gli enti
soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono
esonerati dallobbligo di tenere la contabilità separata qualora
siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
ARTICOLO 4
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 109 è
inserito il seguente:
"Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali) -
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dallarticolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata
ai sensi dellarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione fortetaria
del reddito dimpresa, applicando allammontare dei ricavi conseguiti
nellesercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed
aggiungendo lammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 al lire 360.000.000. coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 al lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento allammontare
dei ricavi relativi allattività prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno
in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. Lopzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dallinizio del periodo dimposta nel corso del quale
è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un
triennio.
La revoca dellopzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dallinizio del periodo dimposta nel
corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono lesercizio dimpresa commerciale
esercitano lopzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dellarticolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.".
ARTICOLO 5
Enti di tipo associativo
1. Allarticolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
lattività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica
della persona non si considerano commerciali le attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di ununica organizzazione locale
o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti: "4-bis. Per le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta lattività istituzionale, da bar ed esercizi similari
e lorganizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre ché
le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. Lorganizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese sempre ché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nellesercizio di attività commerciali le cessioni
delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti
i contratti collettivi di lavoro, nonchè lassistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione
degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento
di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dellatto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo
di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori detà il diritto di voto per lapprovazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dellassociazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui allarticolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità
dellassemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo allesercizio di imprese ai fini dellimposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le
parole "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona"; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole "e sportive" sono
sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Per le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3,
comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno, non si considera
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta lattività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempre ché tale attività sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dellatto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo
di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori detà il diritto di voto
per lapprovazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui allarticolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità
dellassemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano
il proprio statuto, ai sensi dellarticolo 111, comma 4-quinquies, del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera
b), e ai sensi dellarticolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera
b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di
cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
ARTICOLO 6
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111, è
inserito il seguente "Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente
non commerciale).
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, lente perde la qualifica
di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale
per un intero periodo dimposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dellente si tiene conto
anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
allattività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto
alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti
le attività istituzionali; c) prevalenza dai redditi derivanti da attività
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime
i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti allattività
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo dimposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta
lobbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dellente
nellinventario di cui allarticolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Liscrizione nellinventario
deve essere effettuata entro sessanta giorni dallinizio del periodo
di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili"
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
disciplina dellimposta sul valore aggiunto, allarticolo 4, dopo
il quarto comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni sulla
perdita della qualifica di ente non commerciale di cui allarticolo 111-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dellimposta
sul valore aggiunto".
ARTICOLO 7
Enti non commerciali non residenti
1. Allarticolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante
gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma
2, le parole "senza tenerne contabilità separata si applicano
le disposizioni dei commi 2 e 3 dellarticolo 109" sono sostituite
dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis
dellarticolo 109".
ARTICOLO 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nellarticolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali,
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Indipendentemente alla
redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro
mesi dalla chiusura dellesercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dellarticolo 22, dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione indicate nellarticolo 108, comma 2-bis,
lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dellarticolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che abbiano conseguito nellanno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili
di cui allarticolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellarticolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
ARTICOLO 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998,
è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, sullincremento del valore degli immobili e relativa imposta
sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo
o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative
alle rimanenze e
compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la
tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dellente cessionario,
a condizione che lente dichiari nellatto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora
il trasferimento abbia a oggetto lunica azienda dellimprenditore
cedente, questi ha lobbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
dimposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di
unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche
ovvero dellimposta sul reddito delle persone giuridiche, dellimposta
locale sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto pari al 25 per
cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle
Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi
29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni
tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi
e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, limposta
sostitutiva è stabilita con laliquota del 10 per cento e non
spetta il credito dimposta previsto dallarticolo 4, comma 5, della
predetta legge n. 408 del 1990 e dallarticolo 26, comma 5, della predetta
legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c)
del comma 7 dellarticolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con laliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. Lente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma
2 dellarticolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può,
entro il 30 settembre 1998, optare per lesclusione dei beni stessi dal
patrimonio dellimpresa, mediante il pagamento di una somma a titolo
di imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone giuridiche,
dellimposta locale sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto,
nella misura del 5 per cento del valore dellimmobile medesimo, determinato
con i criteri di cui allarticolo 52, comma 4, del Testo unico delle
disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di
acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende
il bene di proprietà dellente stesso non acquistato nellesercizio
di impresa indipendentemente dallanno di acquisizione e dal periodo
di tempo intercorso tra lacquisto e lutilizzazione nellimpresa.
3. Con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
ARTICOLO 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica,
i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dellatto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose dinteresse artistico
e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dellambiente, con esclusione
dellattività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dellarte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca
e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dellarticolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) lesclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla
lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
f) lobbligo di devolvere il patrimonio dellorganizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) lobbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori detà il
diritto di voto per lapprovazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
i) luso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o dellacronimo "Onlus".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dellassistenza sanitaria, dellistruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura
e dellarte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti
di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale sintendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dellorganizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio
di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose dinteresse
artistico storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dellambiente
con esclusione dellattività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché le attività di promozione della cultura e dellarte
per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dellamministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico,
promozione della cultura e dellarte e tutela dei diritti civili, di
cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9), e 10) del comma 1 lettera a), svolte in
assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. Lesercizio delle attività connesse è consentito
a condizione che, in ciascun esercizio e nellambito di ciascuno dei
settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il
66 per cento delle spese complessive dellorganizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi
di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti,
ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro
che a qualsiasi titolo operino per lorganizzazione o ne facciano parte,
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dellorganizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1,
i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano
erogazioni
liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) lacquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto
legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336,
e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alla lettera h) e i) del medesimo comma 1 non
si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura
e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987
e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dellInterno, sono considerati Onlus limitatamente allesercizio
delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste allarticolo 20-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dallarticolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
ARTICOLO 11
Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle Finanze lanagrafe unica
delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dellarticolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, i soggetti che intraprendono lesercizio delle attività
previste allarticolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni
alla direzione regionale delle entrate del Ministro delle Finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La
predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, già svolgono le attività previste allarticolo
10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva
modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. Leffettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione
necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
desercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
per luso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza
totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni
altra disposizione necessaria per lattuazione dello stesso.
ARTICOLO 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111-bis introdotto
dallarticolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il
seguente: "Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio
di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. Proventi derivanti dallesercizio delle attività direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile".
ARTICOLO 13
Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: "i-bis) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire,
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni
e 500mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui allarticolo 1 della legge
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dallarticolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire allAmministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli
soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)"
sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), i) e i-bis";
b) nellarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito dimpresa, dopo la
lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o
al 2 per cento del reddito dimpresa dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative allimpiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di Onlus, nel limite del cinque per mille dellammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi."; c) nellarticolo 110-bis, comma
1, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1dellarticolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dellarticolo
13-bis"; d) nellarticolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
dimposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del
comma 1 dellarticolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dellarticolo
13-bis"; e) nellarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
dimposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole "oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dellarticolo
13-bis sono sostituite" dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere
a), g), h), e i) e i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o
al cui scambio è diretta lattività dellimpresa,
che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità
estranee allesericizio dellimpresa ai sensi dellarticolo
53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività
dimpresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente
alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee allesercizio
dellimpresa ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente
al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto
per la produzione o lacquisto, si considera erogazione liberale ai fini
del limite di cui allarticolo 65 comma 2, lettera c-sexies), del predetto
Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole
cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria,
in apposita dichiarazione da conservare agli atti dellimpresa cedente,
attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità
alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali
previsti dal presente decreto, realizzi leffettivo utilizzo diretto;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare
nei registri previsti ai fini dellimposta sul valore aggiunto ovvero
in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni
di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dallobbligo
della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle Finanze, da
emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare lapplicazione
delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, prevista dallarticolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni dimposta
di cui allarticolo 13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo
unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste allarticolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste allarticolo 114, comma 2-bis, lettera a) e b), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni dimposta
previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
ARTICOLO 14
Disposizioni relative allimposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
la disciplina dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nellarticolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione
dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non
sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole "solidarietà
sociale", sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus).";
b) nellarticolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dallimposta
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole "studio o ricerca scientifica"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle Onlus";
2) nel numero 15), dopo le parole "effettuate da imprese autorizzate"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da Onlus";
3) nel numero 19), dopo le parole "società di mutuo soccorso con
personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
4) nel numero 20), dopo le parole "rese da istituti o scuole riconosciute
da pubbliche amministrazioni "sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole "o a enti aventi finalità
di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
c) nellarticolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali,
nel secondo comma, le parole "di cui allarticolo 20" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
ARTICOLO 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini dellimposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente
alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono
soggette allobbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta
o scontrino fiscale.
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica
la ritenuta di cui allarticolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui allarticolo 41 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica larticolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati.
ARTICOLO 17
Esenzioni dallimposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dallimposta
di bollo in modo assoluto, dopo larticolo 27, è aggiunto, in
fine, il seguente: "Articolo 27-bis -1. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus).".
ARTICOLO 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo larticolo
13, è inserito il seguente: "Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1.
Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
ARTICOLO 19
Esenzioni dallimposta sulle successioni e donazioni
1. Nellarticolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti
limposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti allimposta,
dopo le parole "altre finalità di pubblicità utilità"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".
.
ARTICOLO 20
Esenzioni dallimposta sullincremento di valore degli immobili
e della relativa imposta sostitutiva
1. Nellarticolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dellimposta
sullincremento di valore degli immobili, relativo allesenzione
dallimposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole "pubblica utilità", sono inserite
le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus)".
2. Limposta sostitutiva di quella comunale sullincremento di valore
degli immobili di cui allarticolo 11, comma 3, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
ARTICOLO 21
Esenzioni in materia di tributi locali.
1. I comuni , le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
ARTICOLO 22
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti
limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo,
è aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene
a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.";
nel medesimo articolo, dopo la II-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:
"II-quater). A condizione che la Onlus dichiari nellatto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività
e che realizzi leffettivo utilizzo diretto entro 2 anni dallacquisto.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per
lo svolgimento della propria attività è dovuta limposta
nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30
per cento della stessa imposta.";
b) dopo larticolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Articolo
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".
ARTICOLO 23
Esenzioni dallimposta sugli spettacoli
1. Limposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus
nonché dagli enti associativi di cui allarticolo 111, comma 3,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dallarticolo 5,
comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
2. Lesenzione spetta a condizione che dellattività richiamata
al comma 1 sia data comunicazione, prima dellinizio di ciascuna manifestazione,
allufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del
ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni
e limiti affinché lesercizio delle attività di cui al
comma 1 possa considerarsi occasionale.
ARTICOLO 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nellarticolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 937,
recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo
le parole "enti morali" sono inserite le seguenti: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus)";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole "enti morali" è inserita la seguente: "Onlus";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi
di beneficenza, dopo le parole "enti morali" è inserita la
seguente: "Onlus".
Anche in questo caso si colma una lacuna non grandissima ma comunque interessante
per le associazioni.
ARTICOLO 25
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo larticolo 20, è inserito il seguente: "Articolo 20-bis
(Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) -1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allattività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza
e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione,
e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dellesercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dellorganizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore
a quello indicato dallarticolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17
e 18, nellipotesi in cui lammontare annuale dei ricavi non sia
superiore a lire 30 milioni relativamente alle attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili
possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellarticolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora
la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del Codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellesercizio delle attività
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità
previste dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
possono tenere per lanno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui allarticolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dellarticolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto
nei termini e nei modi di cui allarticolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi lammontare di
due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio
deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui allarticolo 10, comma 9, le disposizioni del comma
1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo
10, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 26
Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli
enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e
9 del presente decreto.
Il richiamo ai due articoli è infatti evidente: in primo luogo la previsione
di non commerciabilità delle operazioni indicate vale anche a maggior
ragione per le onlus; secondariamente il regime agevolativo previsto dallart.
9 per la cessione di beni e aziende, vale anche per le Onlus.
Tuttavia, visto il divieto di svolgere attività diverse da quelle citate
dallart. 10, salvo quelle connesse, diviene difficile comprendere dove
possa essere ancora applicata la normativa degli enti non commerciali ordinari.
ARTICOLO 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale
Luso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrative di utilità
sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.
ARTICOLO 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus,
che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti
di cui allarticolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c), d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti
di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste
allarticolo 11, comma 4; c) chiunque contravviene al disposto dellarticolo
27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire
6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dellarticolo
54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dallufficio delle entrate nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni
che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto
legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi dimposta,
sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente
delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
ARTICOLO 29
Titoli di solidarietà
1. Per lemissione di titoli da denominarsi "di solidarietà"
è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito dimpresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro
delle Finanze, purchè i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati
allemissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi
quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per lattuazione del presente articolo.
ARTICOLO 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio
1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.